La doppia maggioranza
In questo nuovo blog, che apre la stagione lavorativa 2023/24, desideriamo far luce su un argomento che non molti conoscono, quello della doppia maggioranza.
Nel condominio, perché l’assemblea deliberi o meno

qualcosa, è necessario che siano soddisfatti due requisiti:
- maggioranza delle teste;
- maggioranza dei millesimi.
Oltre a questo dovranno essere chiaramente rispettati i quorum costitutivi e deliberativi che certificano, il primo che la riunione che è stata generata abbia tutte le caratteristiche per essere valida e, il secondo che è l’oggetto centrale dell’articolo, che si rispettino i criteri di doppia maggioranza.
Facciamo un esempio:
a) Condominio composto da 10 unità le cui proprietà sono tutte differenti.
Favorevoli: 7 teste rappresentanti 450 millesimi.
Contrari: 3 teste rappresentanti 550 millesimi.
La delibera non può considerarsi approvata in quanto non è stata raggiunta la doppia maggioranza.
Il fatto che i favorevoli abbiamo raggiunto il quorum deliberativo (almeno un terzo dei millesimi) non è sufficiente a considerare approvata la delibera, posto che la quota millesimale favorevole non rappresenta la maggioranza.
Nb. Ricordiamo che i vizi di maggioranza sono vizi di annullabilità e non di nullità; se nel caso di cui sopra la delibera fosse stata approvata e non fosse stata impugnata nei trenta giorni successivi la sua esibizione, l’esito sarebbe definitivo anche se non fosse stata seguita la regola della doppia maggioranza.
b) Favorevoli: 7 teste rappresentanti 550 millesimi.
Contrari: 3 teste rappresentanti 450 millesimi.
La delibera sarebbe approvata senza alcun problema perché sia la maggioranza di “teste” che di millesimi hanno generato la volontà dell’assemblea, come dita l’art. 1136 del cc.
Perché è importante conoscere questi aspetti? Perché possono nascere semplici diatribe o, peggio, vengano deliberati lavori che, se fatti svolgere prima dello scadere del 30esimo giorno (vedi sopra annullabilità), possono portare all’impugnazione della scelta e quindi del lavoro svolto, sia esso parziale o totale e, domanda, chi dovrà rimborsarlo?
Conoscere permette sempre di agire in un terreno di gioco congeniale atto solo al proprio beneficio e non riguardo a problemi.



