Se lo studio di amministrazione condominiale è in vacanza?
La reperibilità dell’amministratore è argomento di frequenti contrasti in condominio. Scopriamo cosa afferma la legge in proposito e come tutelare i propri interessi professionali.
La domanda che ci poniamo è, pertanto, se l’amministratore di condominio debba essere sempre

reperibile o se – al contrario – sia legittimato a prendersi le ferie senza garantire la propria disponibilità ai condomini amministrati. Si tratta di un quesito non certo privo di rilievo, considerato che dalla corretta definizione della reperibilità dell’amministratore di condominio discenderanno una serie di doveri in capo ad egli.
Facciamo chiarezza sull’argomento:
Inquadriamo il rapporto tra amministratore e condominio:
Regolamentato dall’art. 1703 del codice civile, il mandato è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Tutto ciò chiarito, se nel contratto di mandato le parti non hanno previsto nulla sulla reperibilità, si può fare riferimento all’art. 1710 del codice civile. Secondo tale articolo, il mandatario (in questo caso, l’amministratore di condominio) è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto a rendere note al mandante (il condominio) le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
L’amministratore è obbligato alla reperibilità?
Rimane dunque da chiarire se la diligenza del buon padre di famiglia preveda che l’amministratore sia sempre reperibile o meno. Per comprenderlo, proviamo a distinguere la reperibilità dell’amministratore fuori dall’orario di lavoro dalla reperibilità dell’amministratore nei periodi di assenza prolungata o ferie comunicate. Per quanto concerne la prima ipotesi, l’obbligo della reperibilità riguarda esclusivamente le situazioni straordinarie e urgenti che necessitano di un intervento tempestivo da parte dell’amministratore. Per esempio, è una situazione straordinaria quella degli interventi che conseguono a un distacco di una parte delle mura dello stabile, che pone a serio rischio la sicurezza delle persone. In una situazione come questa è bene che l’amministrare condominiale si renda reperibile. Nei casi invece in cui non vi sono urgenze (ad esempio in caso di lavori di manutenzione del condominio), non è necessario che lo sia.
Le cose sono però un po’ diverse nel momento in cui l’amministratore vada per le sue meritate ferie.
Il fatto che l’amministratore debba essere reperibile per questioni di urgenza non significa che non possa assentarsi per ferie o altre incombenze. Al fine di rispettare la diligenza che gli è richiesta, però, è in questi casi importante che l’amministratore adotti una serie di iniziative che permettano ai condòmini di procedere in maniera autonoma dinanzi alcune situazioni che potrebbero presentarsi. Ecco, dunque, che tra le buone prassi dell’amministratore quando è in ferie o in vacanza rientra sicuramente la necessità di adempiere a tutte le scadenze previste nel suo periodo di assenza (come le utenze condominiali, qualora non siano canalizzate sul conto corrente intestato al condominio). È inoltre consigliabile che l’amministratore informi in anticipo della sua assenza ed esponga in bacheca condominiale i recapiti dei fornitori e dei manutentori, permettendo così ai condòmini di poterli contattare in caso di guasti improvvisi. È peraltro in tale ipotesi necessario che i manutentori esprimano il proprio assenso a vedere i propri nominativi e riferimenti telefonici esposti in bacheca.
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